In tema di Separazione tra coniugi e Divorzio, la c.d. Riforma Cartabia entrata in vigore il 28-01-2023, ha introdotto alcune importanti novità sulle modalità di svolgimento del giudizio, che pone termine al matrimonio. Qui di seguito, cercheremo di schematizzare secondo la disciplina prevista dagli articoli 473 bis n. 47 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Separazione consensuale
La separazione consensuale, innanzitutto, può essere promossa congiuntamente con ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi, con l’assistenza anche di un solo legale, innanzi al Tribunale competente in ragione del luogo di residenza dell’uno, o dell’altro coniuge.
La Riforma Cartabia, con la finalità di accelerare i tempi e snellire l’iter, ha imposto l’allegazione, nella fase introduttiva della separazione consensuale, di una serie di informazioni relative alla situazione patrimoniale di ciascun coniuge, per cui si dovranno depositare le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni (si intende, antecedenti alla procedura).
Inoltre, e queste sono le norme più innovative, ai coniugi è data la possibilità di cumulare nel ricorso, la domanda di separazione consensuale con quella di “divorzio”, ovvero scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che tuttavia sarà procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, omologando o prendendo atto degli accordi tra le parti. I coniugi potranno non comparire all’udienza di separazione, che sarà sostituita dal deposito di un verbale scritto dai legali. Tra la procedura di separazione, conclusasi con sentenza passata in giudicato, e quella di divorzio, devono trascorrere sei mesi decorrenti dalla data di comparizione personale delle parti innanzi al Giudice competente per la separazione consensuale.
In alternativa al percorso “tradizionale”, i coniugi possono autonomamente (anche senza un legale) avviare la procedura di separazione consensuale innanzi al Comune del luogo di residenza, sottoscrivendo un accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, a condizione che non vi siano figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap o non autosufficienti.
Infine, la separazione consensuale può essere richiesta dai coniugi anche attraverso la procedura di negoziazione assistita, con deposito di un accordo sottoscritto da entrambi, assistiti dai rispettivi legali, presso l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale, per il “nulla osta” (in caso di assenza di figli minori) o “autorizzazione” (in caso di presenza di figli minori) alla trascrizione della separazione presso l’Ufficio dello Stato Civile.
Separazione giudiziale
Quando non vi è accordo tra i coniugi sulle questioni patrimoniali e su quelle economiche, oltre che sull’affidamento dei figli minori, è inevitabile avviare la separazione “giudiziale” con ricorso depositato avanti al Tribunale competente, allegando tutte le informazioni che abbiamo già menzionato riguardo alla separazione consensuale, con la specificazione delle ragioni che hanno impedito il raggiungimento un accordo, e con l’allegazione, altresì del c.d. “piano genitoriale” che consiste nella proposta di affidamento dei figli minori, qualora nati dal matrimonio. In questo caso, dopo la prima udienza, il Giudice emetterà i provvedimenti provvisori e la causa terminerà con una sentenza, nella quale potrà essere addebitata la separazione a uno o a entrambi i coniugi. Trascorso un anno dalla udienza, e dopo che è divenuta definitiva la sentenza di separazione giudiziale, potrà essere richiesto il divorzio — di cui parleremo nel prossimo articolo.
*c.d. è abbreviazione di cosiddetta
