Vorrei ritornare sul codice della strada e in questa occasione, affrontare la disciplina del comportamento da tenere in caso di incidente stradale, tema sempre (purtroppo) di estrema attualità e che in molte (ri-purtroppo) occasioni ha delle conseguenze nefaste
Il Codice della strada (d’ora in poi solo CdS), disciplina puntualmente il comportamento da osservare in caso di incidente stradale.
L’art. 189 del CdS, infatti suona: “Comportamento in caso di incidente.
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302 a euro 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l‘obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 a euro 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 337”.
Dalla lettura emerge subito l’obbligo di prestare aiuto e di tenere un comportamento attivo per evitare ulteriori danni e mantenere intatto lo stato dei luoghi, in funzione dell’accertamento genuino della responsabilità da sinistro, obbligo sanzionato, in caso di sua inosservanza, con pena detentiva; nei casi minori si applica una sanzione pecuniaria amministrativa.
Al mancato rispetto dell’obbligo di prestare assistenza, si accompagna anche la sanzione della revisione o della sospensione della patente di guida, a seconda dei casi. Da apprezzare poi è l’intervento del Legislatore che ha obbligato a prestare soccorso, anche agli animali coinvolti in un incidente stradale.
Vorrei soffermarmi sui commi 6 e 7 del pre-citato art. 189 che concernono le conseguenze dell’omesso obbligo di fermarsi e prestare assistenza, in pratica sulla condotta di fuga.
Il delitto di fuga in questo caso può compiersi non solo intenzionalmente (decido di scappare e non voler aiutare alcuno), ma anche con dolo eventuale. Il dolo eventuale si caratterizza per il fatto che un soggetto pur di non rinunciare al suo proposito criminoso, accetta il rischio che possa verificarsi l’evento dannoso, ancorché sul contenuto e sulla prova del dolo eventuale, dottrina e giursipridenza non sono sempre univoche.
Tornando alla fuga dall’incidente, ai fini della ricorrenza del reato è sufficiente anche il dolo eventuale, quando l’autore della condotta fuggitiva rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali, il suo comportamento costituisce reato, accettandone perciò stesso il rischio.
Questo comporta che rispetto alla verificazione del danno collegato all’incidente, è sufficiente che l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità – che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza.
Recentemente infatti, la giurisprudenza di Cassazione, in linea con altre pronunce di legittimità (Cass. Pen., sentenza n. 33772/2017), ha riconosciuto la responsabilità per il delitto di fuga ex art. 189 CdS, commesso dall’autore che con dolo eventuale che si era allontanato dal luogo del sinistro (Cass. Pen., sentenza n. 17894/2022).
Non provate a scappare!