lunedì, Settembre 14, 2026

Le società di capitali

Al termine del nostro percorso illustrativo, ove abbiamo approfondito le caratteristiche della Ditta Individuale e delle Società di Persone, passiamo all’ultimo tema riguardante le Società di Capitali nelle quali, in linea generale, è esclusa la responsabilità patrimoniale personale del socio.

Le società di capitali, più frequentemente utilizzate da chi intende avviare un progetto imprenditoriale, sono la Società a Responsabilità Limitata (Srl), la Società per Azioni (Spa), e infine la più recente e innovativa Società a Responsabilità Limitata Semplificata (Srls).

E qui bisogna precisare che mentre la Srl deve obbligatoriamente possedere un capitale sociale non inferiore a 10.000,00 €, di cui versato il 25% all’atto della costituzione, e la Società per Azioni non può avere un capitale sociale inferiore a 50.000,00 € , di cui almeno il 25% del capitale investito (pari a € 12.500) versato in banca, la Società a Responsabilità Limitata Semplificata può essere costituita con capitale sociale a partire da 1,00 € e non superiore a 9.999,00 € , ed è per tale ragione che questo tipo di società, introdotto con una riforma del 2012, è stato negli ultimi anni il più adottato per start-up innovative. Dal punto di vista dei costi, infatti, benché tutte e tre le tipologie di società vadano costituite presso un notaio, solo per la Srls non sono dovuti gli onorari notarili e quindi il costo di costituzione è estremamente vantaggioso e contenuto in soli circa 300,00 €. 

Quanto agli organi amministrativi, mentre la struttura organizzativa delle Srl è più snella perché la figura del legale rappresentante è, spesso, l’unica che si occupa dell’amministrazione della società e di conseguenza la gestione è più dinamica e accentrata, l’organizzazione e direzione delle Spa è molto complessa essendo previsti il Consiglio di Amministrazione (Cda), la figura del Presidente del Cda e un Amministratore Delegato (Ceo).  All’opposto, nella Srls l’amministratore è l’unico soggetto ammesso ad amministrare la società e ad assumere decisioni direzionali. 

Relativamente alla posizione dei soci, la partecipazione a una Spa può essere detenuta anche da una o più società, e avviene mediante acquisto di azioni che incorporano il diritto agli utili e il diritto di voto nelle assemblee, e salvo diversa disciplina si trasferiscono mediante consegna o girata. Per contro, nelle Srl la partecipazione del socio (che può essere anche un’altra società) è rappresentata dalla quota, liberamente trasferibile salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, purché venga rispettata la formalità dell’autenticazione della sottoscrizione e la pubblicità nel Registro delle Imprese. A ciò si contrappone la Srls, ove la costituzione è ammissibile solo da parte di persone fisiche, ora anche ultratrentacinquenni, e in un secondo tempo, dopo la costituzione della società, la quota di partecipazione può essere ceduta sia a persona fisica che a società, in conseguenza delle riforme legislative introdotte dopo l’anno 2012. 

Il nostro ordinamento prevede anche la possibilità di trasformare un tipo di società in un’altra (es. da una Srls a Srl, oppure da una Srl a una Spa) favorendo quindi, qualora ne sussistano i presupposti, il consolidamento delle più svariate realtà e iniziative imprenditoriali.

Non resta quindi che affidarsi a professionisti esperti nel settore del diritto societario, così da pianificare la costituzione della società nella forma più adatta alla propria start-up. 

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