Nel precedente articolo sono state esaminate le responsabilità personali dell’imprenditore nella conduzione di una ditta individuale.
Quando l’attività imprenditoriale viene svolta mediante Società di Persone, tra cui la Società Semplice, la Società in Nome Collettivo e la Società in Accomandita Semplice, da ciò derivano differenti tipologie di responsabilità in capo al socio a seconda della posizione rivestita nella struttura societaria.
La Società Semplice, come dice lo stesso termine, rappresenta una forma elementare di società tra persone, e con essa può essere svolta esclusivamente un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente un’attività agricola. L’atto costitutivo di tale società deve rispettare la forma scritta, a seconda della natura dei beni conferiti, mentre non sono prescritte ulteriori formalità. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese e non è prevista la presenza di un capitale minimo. La Società Semplice non è soggetta alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) secondo la normativa attualmente vigente Dlgs 14/2019. Per i debiti della suddetta società rispondono illimitatamente e in solido tra loro i soci che la compongono.
Quanto alla Società in Nome Collettivo (SNC), tale tipo di società deve essere costituita con atto notarile ed essa può svolgere qualsiasi tipologia di attività imprenditoriale, dalla quale possono derivare indistintamente in capo a ogni socio amministratore e socio lavoratore, responsabilità di ordine economico a cui ciascuno dovrà rispondere qualora il patrimonio della società non fosse capiente o sufficiente, anche con i propri beni personali. Tale società è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) e allo stesso tempo i singoli soci rispondono illimitatamente per i debiti della società.
Venendo alla Società in Accomandita Semplice (SAS), anche questa forma societaria deve essere costituita con un atto notarile e può esercitare qualunque tipo di attività commerciale. È soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento), mentre, per quanto concerne la situazione dei soci titolari delle quote di partecipazione, va distinta la posizione del socio accomandatario, illimitatamente responsabile dei debiti della società, da quella del socio accomandante, il quale risponde entro i limiti della quota di partecipazione salvo il caso in cui, a seguito di fatti di evasione fiscale a lui noti, è tenuto a rispondere per non avere vigilato sull’amministrazione della società.
In definitiva, lo svolgimento dell’attività imprenditoriale optando per la forma della Società di Persone dipende dal tipo di business, dal numero di soci, dalle aspettative future, ed è adottata solitamente per attività commerciali di piccola e media entità, o familiari, dove l’apporto del capitale iniziale è minimo (per tutte le società di persone non sussiste infatti l’obbligo di un capitale minimo).
Nei casi di aziende medio-grandi è preferibile la costituzione di società di capitali, nelle diverse tipologie previste dalla legge e nelle quali è esclusa la responsabilità patrimoniale personale del socio.
