domenica, Settembre 6, 2026

Le donazioni

Chi non desidera ricevere una ricca donazione? Eppure, è più facile a dirsi che a farsi, per un semplice motivo: la donazione, secondo la legge italiana, è un contratto bilaterale che presuppone la volontà del donante e del donatario. L’art. 769 del Codice civile recita testualmente: «La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione».

Chi può donare e chi può ricevere una donazione? 

Non tutti possono donare: il donante, per spirito di liberalità, deve essere capace di disporre dei propri beni e, pertanto, può donare beni o diritti presenti nel proprio patrimonio al momento della donazione, mentre se si tratta di beni futuri (come ad es. una casa progettata e non ancora costruita) la donazione è nulla. Dall’altro lato, il donatario (colui che riceve la donazione) deve manifestare la propria volontà di accettarla, e se si tratta di minore, nascituro o soggetto giuridicamente incapace, l’accettazione dovrà essere fatta da chi ne esercita la tutela o altra forma di assistenza.

Come si fa una donazione? 

Il nostro Codice civile pone una disciplina a parte per le donazioni di modico valore, prevedendo che non si debbano rispettare particolari formalità; ben inteso che il “modico valore” va parametrato in base al patrimonio del donante, per cui se è valida la donazione di un bene di lusso o di importante valore economico da parte di un soggetto facoltoso, potrebbe non essere valida quando fatta da un soggetto con patrimonio modesto o insussistente. Se si regala un orologio prestigioso a un amico, dipenderà dalla valutazione del patrimonio del donante farla rientrare, o meno, nell’ambito della “donazione di modico valore”. 

Per tutti gli altri beni (ad es. beni immobili, somme di denaro, ecc.) le norme del Codice civile prevedono che la donazione debba essere formalizzata esclusivamente con atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, pagando l’imposta di registro calcolata con aliquote variabili da un minimo del 4% a percentuali più elevate in caso di donazioni tra parenti, a seconda del grado di parentela. 

Quando una donazione può essere revocata? 

Sul punto il Codice civile è molto chiaro: la donazione può essere revocata per ingratitudine, e per sopravvenienza di figli, anche adottivi, ma non maggiorenni, e l’azione deve essere proposta entro 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente nato nel matrimonio, o dalla notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dall’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. Bisogna comunque ricordare che sono irrevocabili le cosiddette donazioni remuneratorie, e le donazioni obnuziali fatte in riguardo di un determinato matrimonio. 

Da ultimo, si ricorda che con riferimento ai rapporti tra donazione e futura successione del donante, la donazione effettuata dal donante in vita potrebbe essere impugnata, dopo l’apertura della sua successione, dai discendenti (figli e nipoti), ascendenti (genitori, nonni, ecc.) e coniuge nel caso in cui possa costituire una lesione dei diritti ereditari.

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