sabato, Settembre 5, 2026

Il divorzio 

Il divorzio, o “scioglimento del matrimonio”, è quella procedura legale che sancisce la fine del contratto di matrimonio, dei diritti, degli obblighi e degli effetti giuridici che da esso derivano. 

Il divorzio è stato introdotto, nel nostro ordinamento, solo nel 1970 con la Legge n. 898 che ha regolato disciplina e condizioni per la cessazione del vincolo matrimoniale, integrata da successive modifiche che ne hanno rivisto e cambiato alcuni contenuti.

Secondo l’attuale disciplina, il divorzio (che prende il nome di “cessazione degli effetti civili del matrimonio” se si tratta di matrimonio concordatario, e di “scioglimento del matrimonio civile” se si tratta di matrimonio celebrato davanti all’autorità civile) si distingue in congiunto su accordo dei coniugi (in questo caso si propone avanti al Tribunale competente avuto riguardo alla residenza dell’uno o dell’altro coniuge) e divorzio contenzioso.

Il divorzio congiunto, che si propone con ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi, con l’assistenza anche di un solo legale, può essere richiesto per effetto della cosiddetta “Riforma Cartabia” nello stesso ricorso con cui si domanda la separazione. 

Le principali questioni, sulle quali le parti dovranno trovare un accordo, riguardano il patrimonio, l’assegnazione della casa, il mantenimento e l’affidamento dei figli, l’assegno divorzile. 

I documenti che la recente Riforma ha imposto di esibire in giudizio sono le dichiarazioni dei redditi e i documenti bancari e finanziari dei coniugi degli ultimi tre anni, in modo che il Tribunale possa esaminare e valutare il quadro globale della situazione economica dei coniugi. 

Spesso il mancato accordo dei coniugi sugli aspetti economici si trasforma in un terreno fertile per una battaglia giudiziaria, motivo per cui l’unica via per ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale è il divorzio contenzioso, che si propone avanti al Tribunale del luogo di residenza della parte convenuta, e che verrà definito con sentenza del Tribunale che deciderà sulle varie istanze dei litiganti. Sempre che, nel corso della causa, i coniugi non riescano a raggiungere un’intesa, sicché ogni questione verrà definita con un accordo che il Tribunale recepirà nella sentenza. 

Anche l’assegno divorzile è un tema delicato, in quanto spesso i coniugi si trovano a dover decidere se optare per una somma “mensile” oppure “una tantum” che spetta al coniuge economicamente più debole, o comunque non completamente autosufficiente. Una volta concluso l’iter processuale della causa di divorzio, con sentenza passata in giudicato, è possibile contrarre un nuovo matrimonio.

Relativamente alle spese della procedura, se il divorzio è consensuale sarà oggetto di accordo tra le parti relativamente all’onorario del legale; se il divorzio è contenzioso, sarà il Giudice a decidere l’ammontare delle spese legali spettanti alla parte che vedrà accolte parzialmente o integralmente le proprie richieste.

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