sabato, Settembre 5, 2026

Formare o rischiare

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ridisegna le regole della sicurezza sul lavoro in azienda. Dal 24 Maggio 2026 le regole cambiano davvero. Ecco cosa deve sapere ogni impresa.

C’è una data che dovrebbe stare sul tavolo di ogni imprenditore, direttore HR e responsabile aziendale: 24 Maggio 2026. Quel giorno si chiude il periodo transitorio aperto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Maggio dello stesso anno. Da quella data, ogni corso di formazione sulla sicurezza che non rispetti i nuovi standard semplicemente non esiste — agli occhi della legge e, soprattutto, degli ispettori.

Non si tratta di un aggiustamento normativo marginale. Per la prima volta in Italia, tutte le disposizioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza vengono riunite in un unico testo organico, che sostituisce integralmente gli accordi del 2011, 2012 e 2016. L’obiettivo è chiaro: eliminare la frammentazione che per anni ha alimentato interpretazioni difformi e, in troppi casi, formazione puramente di facciata.

Le figure aziendali che cambiano di più

L’impatto maggiore riguarda i preposti. Il corso base passa da 8 a 12 ore, deve svolgersi esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona — addio e-learning — e l’aggiornamento diventa biennale, non più quinquennale. Chi ha completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo aveva l’obbligo di adeguarsi entro Maggio 2026. I dirigenti, invece, vedono ridursi il corso base da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera in cantiere. Per i lavoratori la struttura rimane invariata, ma viene introdotta una novità sostanziale: la verifica finale dell’apprendimento diventa obbligatoria per tutti i corsi, sia iniziali che di aggiornamento.

La formazione obbligatoria per il Datore di lavoro
C’è poi una novità che vale la pena sottolineare con forza: per la prima volta, anche il datore di lavoro è tenuto per legge a formarsi. Non solo i suoi dipendenti, non solo i preposti o i dirigenti: lui. Un corso obbligatorio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale, indipendentemente da qualsiasi altro ruolo ricoperto in azienda. La scadenza formale è Maggio 2027. Ma chi aspetta l’ultimo mese per muoversi ha già sbagliato.

Chi può erogare formazione e come

Dal 24 Maggio 2026 non basta più che i corsi siano condotti da docenti qualificati, conta soprattutto chi li organizza. Il nuovo Accordo individua con precisione i soggetti abilitati a erogare formazione sulla sicurezza, ciascuno con requisiti specifici da dimostrare e documentare. Non tutti possono farlo, e non per qualsiasi tipologia di corso.

Alcuni datori di lavoro valutano l’ipotesi di gestire la formazione direttamente al proprio interno. È una facoltà prevista dalla norma, ma circoscritta a un perimetro ben definito per alcune tipologie di lavoratori, nulla di più. Sono esclusi dalla gestione interna, e devono essere affidati obbligatoriamente a soggetti formatori qualificati, i corsi per l’utilizzo di attrezzature specifiche, la formazione per chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, i percorsi per RSPP e ASPP, la formazione degli RLS e — non da ultimo — lo stesso corso obbligatorio destinato al datore di lavoro.

Anche per i corsi che rientrano nel perimetro ammesso, organizzare formazione in proprio non è un’operazione semplice. Il datore di lavoro che sceglie questa strada assume a tutti gli effetti il ruolo di soggetto formatore, con tutti gli obblighi che ne derivano: predisporre un documento progettuale dettagliato con obiettivi, articolazione oraria, contenuti per modulo e metodologie didattiche; tenere registri di presenza con sistemi digitali tracciabili; redigere verbali di verifica finale; archiviare l’intero fascicolo documentale per almeno dieci anni; rispettare il limite di 30 partecipanti per aula e un rapporto docente-discente di 1 a 6 nelle attività pratiche. Dimenticare anche uno solo di questi requisiti espone l’azienda al rischio concreto che la formazione venga dichiarata invalida in sede ispettiva — vanificando tempo, risorse e, soprattutto, la tutela reale dei lavoratori.

Un capitolo a parte meritano le attrezzature e gli spazi confinati 

Da Maggio 2026, anche la formazione per l’utilizzo di attrezzature specifiche — tra cui carroponte, macchine raccoglifrutta e caricatori per movimentazione materiali, ora incluse per la prima volta — deve essere conforme al nuovo Accordo. Per chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, i percorsi formativi pregressi rimangono validi solo se i contenuti sono già coerenti con i nuovi standard; in caso contrario, la formazione va ripetuta integralmente.

Le aziende che arrivano impreparate al 24 Maggio 2026 non rischiano solo una sanzione: rischiano che interi percorsi formativi vengano dichiarati invalidi in sede ispettiva, con conseguenze che possono arrivare fino alla trasformazione dei contratti a tempo determinato. La sicurezza non è mai stata solo un adempimento. Chi la tratta come tale, oggi, paga un prezzo che supera di gran lunga il costo di un corso ben fatto.

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