sabato, Settembre 5, 2026

Dissesti e buche stradali

La responsabilità della Pubblica Amministrazione nella manutenzione delle strade e dei marciapiedi 

A chi non è successo di inciampare camminando su un marciapiede dissestato, o di prendere una “buca” guidando l’auto? 

Ci sono due diverse prospettive da tenere presenti.

Da un lato, secondo quanto prevede l’art. 2051 del Codice Civile, «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»;la Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione) proprietaria della strada, è responsabile anche delle sue condizioni e della manutenzione, e quindi deve rispondere dei danni da cadute accidentali del pedone e/o dei danni all’auto causati da una “buca stradale” non segnalata.

D’altro lato è vero che, per legge, incombe sul soggetto infortunato o danneggiato la prova di aver prestato l’adeguata attenzione e prudenza nel percorrere la strada a piedi o con un veicolo (bicicletta, auto, monopattino, ecc.). 

Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, che ha escluso il risarcimento del danno all’infortunato pedone, da parte di un Comune, per colpa della sua disattenzione. 

Con le recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 17949/2024, Cass. 30394/2023, Cass. 27724/2018, Cass. 20312/2019, che seguono ormai un orientamento consolidato, soprattutto dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 20943/2023), si ha un inversione rispetto alle precedenti e prevalenti decisioni, che invece confermavano la responsabilità dell’Ente proprietario della strada, in ragione di una responsabilità oggettiva da cose in custodia

Punto di forza delle motivazioni di tali sentenze sta nella visibilità e/o percepibilità dell’insidia che, benché poco o per nulla segnalata, poteva essere evitata con la cautela e la prudenza dell’uomo medio

Nel caso deciso dalla Cassazione, la vicenda prendeva avvio dalla caduta di un utente avvenuta su un tratto stradale del Comune di Sassari. Il danneggiato asseriva di essere inciampato a causa di un dissesto del marciapiede che non era né visibile né segnalato. Sul luogo della caduta inoltre erano posizionati due tombini e mancavano delle mattonelle rendendo la percorribilità insidiosa per qualsiasi utente. A causa della caduta il cittadino subiva dei danni per il risarcimento dei quali conveniva in giudizio il Comune sardo. 

Il Comune contestava la domanda del richiedente, osservando che una condotta prudente dell’utente avrebbe evitato l’evento lesivo, ed escludendo che le condizioni dei luoghi configurassero un’insidia. Ne conseguiva la mancanza del nesso causale tra la strada e le lesioni; tale difesa veniva accolta sia in primo grado che in appello, e quindi confermata dalla Suprema Corte con il conseguente rigetto della richiesta risarcitoria. 

La questione della responsabilità dell’Ente Pubblico rimane al centro dell’attenzione nelle controversie al vaglio dai Tribunali. Questi sono chiamati a valutare e giudicare in base agli elementi di prova presentati dal danneggiato, e devono escludere il suo concorso di colpa nell’accaduto dovuta a mancanza di cautela. 

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