sabato, Giugno 3, 2023

Comunione o separazione dei beni?

Qual è la scelta migliore tra comunione e separazione quando ci si sposa e cosa comporta ciascuna scelta?

Prima di capire quale potrebbe essere la decisione che fa per noi, cerchiamo di capire le differenze tra i due regimi patrimoniali.

La comunione è il regime legale attualmente vigente per la famiglia. Salvo infatti non si faccia una scelta diversa optando espressamente per la divisione dei beni, quando ci si sposa è prevista in automatico la comunione dei beni.

Non è però sempre stato così. In passato, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime legale era quello della separazione dei beni e serviva viceversa l’accordo tra i coniugi per costituire la comunione.

In ogni caso, il regime patrimoniale, qualunque esso sia, potrà essere modificato con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale. Ci si potrà quindi sposare in comunione dei beni e qualche anno dopo decidere di cambiare regime patrimoniale preferendo la divisione dei beni, o viceversa.

Quando si parla di comunione dei beni, le idee non sono sempre chiare. In molti pensano che la comunione riguardi in maniera universale tutti i beni che appartengono al marito o alla moglie, comprati dopo il matrimonio o appartenuti singolarmente ai coniugi prima del matrimonio.

Non è così! O meglio, non è del tutto così.

È bene subito precisare che tutti i beni acquistati da uno dei coniugi prima del matrimonio rimangono di sua esclusiva proprietà.

L’art. 177 del Codice Civile individua e stabilisce i beni che rientrano nella comunione legale. Essi sono in sostanza:

– tutti i beni acquistati dopo le nozze, anche se acquistati separatamente (compresi i debiti);

– i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

– i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

È comunque sempre possibile escludere un bene dalla comunione, purché il coniuge acquirente dichiari che l’acquisto è strettamente personale e all’atto d’acquisto partecipi anche il coniuge non intestatario dichiarando di esserne escluso dalla proprietà.

Quali sono, invece, i beni che sono esclusi per legge dalla comunione?

Ce lo dice l’art. 179 cod. civ.

Essi sono i cosiddetti “beni personali” e tra questi, oltre agli effetti strettamente personali (vestiti, biancheria), rientrano: gli strumenti di lavoro o comunque acquistati per l’attività personale; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno; i beni ricevuti in donazione o per testamento; ed i beni acquistati con il prezzo della vendita o dello scambio dei predetti beni personali.

La comunione non ricade neppure sul conto corrente costituito dai proventi del proprio lavoro: il conto resta individuale e l’uso che di esso si può fare è personale. Tuttavia, nel momento (eventuale) in cui il matrimonio dovesse finire con la separazione della coppia, si scioglie la comunione ed i conti correnti (anche quelli su cui è stato accreditato lo stipendio) devono essere divisi.

Con la separazione dei beni, invece, ciascun coniuge dispone della proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio.

Ci si riferisce, ovviamente, agli acquisti fatti singolarmente. Nulla infatti impedisce che l’acquisto di un bene possa essere cointestato, anche con quote diverse, come ad esempio per l’acquisto di una casa in cui uno dei coniugi comperi il 70% della proprietà e l’altro il restante 30%.

Un errore comune è quello di pensare che se si è in separazione dei beni, in caso di morte di uno dei due coniugi, il coniuge superstite non erediti.

Niente di più sbagliato! Il coniuge superstite eredita anche se sposato in separazione dei beni.

Ovviamente, nel caso di comunione legale, avendo egli già diritto alla metà indivisa (ossia il 50%) di tutti i beni oggetto della comunione stessa, questo fa sì che la metà dei beni oggetto di comunione non cada in successione e che solo l’altra metà venga divisa tra tutti gli eredi, ivi compreso lo stesso coniuge superstite.

Qual è quindi la scelta migliore tra comunione e separazione?

Ci sono indubbiamente dei vantaggi nella scelta della separazione dei beni. Tanto per cominciare, il patrimonio familiare può essere gestito in maniera più rapida ed in autonomia, inoltre eventuali creditori di uno dei due coniugi non possono attaccare l’altro. Infine, in caso di separazione/divorzio non c’è bisogno di dividere i beni.

Soprattutto in presenza di una situazione lavorativa dei coniugi che porti a rischi professionali, la scelta della separazione dei beni, potrebbe rivelarsi la migliore.

Tuttavia, per alcuni, potrebbe essere interpretata come scarsa fiducia nelle sorti del matrimonio ed in qualche caso potrebbe comportare una minor tutela del coniuge economicamente più debole, soprattutto se la situazione patrimoniale è molto differente tra i coniugi

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